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Le piccole costruzioni senza licenza ediliziay<>><

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Nella stagione estiva, nelle costruzioni che lo consentano, ci si adopera per ottenere la maggior ombreggiatura possibile e ripararsi dalla calura e dagli effetti del sole.
A questo scopo, si ricorre a diverse tipologie di strutture amovibili (cioè da poter rimuovere senza demolizione) e non, la cui installazione potrebbe però incorrere in necessità di licenze e permessi, qualora risultassero permanenti e vincolati al suolo, oppure costituiti da materiali non leggeri e consistenti o estesi per una superficie considerevole, risultando quindi delle costruzioni vere e proprie. Come ci si regola allora per ciò che riguarda pergolati, tettoie, gazebo o tende?

In Ticino la Legge Edilizia individua i lavori non soggetti alla licenza edilizia:
sono i “lavori di ordinaria manutenzione, che non modificano né l’aspetto esterno né la destinazione degli edifici e impianti, come la sostituzione dei servizi o delle istallazioni non comportanti un cambiamento di consumo energetico, la sostituzione dei tetti senza cambiamento della carpenteria e del tipo dei materiali (LE 1991, art. 3 comma b).
L’elenco degli oggetti non soggetti a procedura di autorizzazione sono contemplati all’art. 1 LE e art. 3 RLE. In sostanza, trattasi delle piccole costruzioni: sono da intendere quelle costruzioni che non hanno importanza dal profilo dell’utilizzazione del suolo e della polizia edilizia.
A questa categoria di costruzioni appartengono secondo le direttive delle Misurazioni catastali in Ticino MD MU “(…)  i ripari contro il vento e il soleeseguiti con materiale leggero – e altre opere analoghe” .

pergolati sono costituiti in genere in legno, aperti almeno su tre lati e nella parte superiore, sostengono piante rampicanti e hanno la funzione di regalare ombreggiatura, e sono strutture leggere e non estese; quando constano di parte fissa sono assimilabili a tettoie e proteggono dai raggi solari, ampliando la superficie dell’abitazione. Qualora quindi si incorresse in modifiche tali per cui le piccole costruzioni dovessero alterare le proprie caratteristiche, queste rientreranno nelle costruzioni soggette all’obbligo di licenza edilizia, e spesso è difficile verificare in quali casi si determini un abuso, dal momento che materiali, superfici e destinazioni d’uso nonché lavori eseguiti in tempi differenti possono dare luogo a costruzioni non autorizzate.
Cosa determina l’obbligo di licenza edilizia?
Incorrono nell’obbligo di licenza edilizia:
– i casi che prevedano “la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere” (art. 4 comma a)
– soggetti alla procedura della notifica “i lavori di rinnovazione e di trasformazionesenza modifica sostanziale dell’aspetto esterno o della destinazione e dell’aspetto generale degli edifici o impianti; la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura; le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole “(LE 1991, Art. 6 1/2/3).

La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell’aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili (LE 1991 cap I art. 11).
Le opere abusive sono sanzionate con la sospensione dei lavori non autorizzati o in contrasto con la licenza di costruzione, preceduti da un contraddittorio quando la violazione non è manifestamente grave. (LE 1991,Cap V art 45 comma a).

Nell’attuale proposta di revisione LE si suggerisce di modificare alcuni provvedimenti: esentare dalla licenza edilizia  i lavori di ordinaria manutenzione, le piccole trasformazioni interne, le usuali attrezzature da giardino, le costruzioni provvisorie, gli impianti solari (sufficientemente adattati ai tetti) e la sostituzione di serramenti posati su edifici abitativi dopo il 1° gennaio 1991 (Rep e canton Ticino Dipartimento del territorio).
Tale proposta mira ad ampliare i casi di esenzione a favore di interventi comuni e ricorrenti che non causano problemi all’interesse pubblico o ai vicini, e siano rispettosi dei vincoli ambientali e paesaggistici, come
– le casette da giardino, legnaie e pensiline per biciclette (superficie max di 10mq e altezza max di 2,50m);
– i piccoli impianti accessori e di arredo da giardino, quali piscine non riscaldate fino a 15 mq, riscaldate fino a 8 mq
– pergole e superfici pavimentate fino a 15 mq, camini da giardino e grill famigliari.
Formalmente, andrebbe presentata una comunicazione di avvio lavori al Municipio, tramite un semplice scritto, con una breve descrizione dell’intervento; non è pubblicata e non dà luogo ad alcuna procedura né decisione dell’autorità. (RE-TI)

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